Ciò che definisce la "lista" dei beni significativi e le modalità di calcolo, come da te sopra scritte, è il Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999. Personalmente ho risolto il problema ponendo in fattura il costo della manodopera superiore al costo del bene significativo, indi per cui rispetto la condizione della legge sopra menzionata ovvero del D.M. 29/12/1999.
Il fatto di aver sostituito un generatore di calore a metano con un nuovo generatore di calore a metano ma a condensazione fa a mio giudizio rientrare l'intervento da un punto di vista urbanistico in "manutenzione ordinaria" ed in tali casi la DIA non viene richiesta dal Comune, viceversa se sotituivo un generatore di calore a gasolio ricadevo nella "manutenzione straordinaria" per cui il deposito della DIA in comune era obbligatorio, per via del cambio di combustibile. Il quanto esposto secondo la legge n°457 del 5 Agosto 1978 e sue seguenti modifiche ed integrazioni.
Alle maestranze al lavoro che hanno messo mano al locale termico ho rilasciato una dichiarazione a mio nome facendo forza sull'iva agevolata (10%) ai sensi della solita legge D.M. 29/12/1999 e successive modificazioni.
Non ho un commercialista in quanto mi faccio io stesso da commercialista da sempre e toccandomi mi è andata sempre bene.
Il nodo che mi ha messo paura è che leggendo la guida sul sito dell'Agenzia delle Entrate, prima a pagina 8 quando recita: "Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
e poi a pagina Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito,
solo quando riguardano le parti comuni.
La guida alla quale faccio riferimento è questa:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wc ... c065cef0e8
Essendo l'intervento NON su parti comuni ecco che mi è preso il dubbio.
Il fatto di aver sostituito un generatore di calore a metano con un nuovo generatore di calore a metano ma a condensazione fa a mio giudizio rientrare l'intervento da un punto di vista urbanistico in "manutenzione ordinaria" ed in tali casi la DIA non viene richiesta dal Comune, viceversa se sotituivo un generatore di calore a gasolio ricadevo nella "manutenzione straordinaria" per cui il deposito della DIA in comune era obbligatorio, per via del cambio di combustibile. Il quanto esposto secondo la legge n°457 del 5 Agosto 1978 e sue seguenti modifiche ed integrazioni.
Alle maestranze al lavoro che hanno messo mano al locale termico ho rilasciato una dichiarazione a mio nome facendo forza sull'iva agevolata (10%) ai sensi della solita legge D.M. 29/12/1999 e successive modificazioni.
Non ho un commercialista in quanto mi faccio io stesso da commercialista da sempre e toccandomi mi è andata sempre bene.
Il nodo che mi ha messo paura è che leggendo la guida sul sito dell'Agenzia delle Entrate, prima a pagina 8 quando recita: "Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
e poi a pagina Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito,
solo quando riguardano le parti comuni.
La guida alla quale faccio riferimento è questa:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wc ... c065cef0e8
Essendo l'intervento NON su parti comuni ecco che mi è preso il dubbio.