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Compravendita auto fra privati
#11
LucaJones Ha scritto:Perché dovrebbe essere così?
Alla fine ci saranno due periti di parte ed un CTU.

Non "dovrebbe", è così per legge. Tale onere probatorio è conseguenza diretta della garanzia per vizi della cosa venduta prevista dall'art. 1490 c.c.

L'onere della prova a carico del venditore significa che, nel procedimento civile instaurato, al compratore basterà scrivere "il bene era affetto da vizi al momento della consegna" senza provare le proprie affermazioni. Al venditore, invece, spetterà l'onere, appunto, di suffragare a livello probatorio la proprie affermazioni (diametralmente opposte, solitamente).
Aggiungo per chiarire: se il venditore non riuscirà a convincere il Giudice con gli elementi in suo possesso, esso sarà soccombente, anche in caso di "inerzia" del compratore.

I periti di parte e soprattutto il CTU sono parti eventuali del giudizio. Svolgono un lavoro di supporto, ma in casi eclatanti il compratore potrebbe persino fare a meno di nominare un CTP.
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#12
Chiarissimo, grazie.
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#13
LucaJones Ha scritto:Chiarissimo, grazie.

figurati! Thumbup
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#14
Si potrebbe suggerire al venditore privato di stipulare con il compratore un contratto che limiti o escluda la responsabilità del venditore per vizi occulti?
In questo caso, qualora ve ne fossero e il venditore ne fosse consapevole, sarebbe a carico del compratore dimostrare il dolo da parte del venditore.
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#15
LucaJones Ha scritto:Si potrebbe suggerire al venditore privato di stipulare con il compratore un contratto che limiti o escluda la responsabilità del venditore per vizi occulti?
In questo caso, qualora ve ne fossero e il venditore ne fosse consapevole, sarebbe a carico del compratore dimostrare il dolo da parte del venditore.

Sì, l'autonomia contrattuale permette di concludere un contratto che limiti la responsabilità per vizi della cosa, ma tale patto non ha effetto (quindi il contratto rimane valido ed efficace ma è come se quel patto non fosse stato apposto) qualora il venditore sia in mala fede.
In questo caso l'onere probatorio rimane immutato, poichè l'azione a disposizione del compratore deriva sempre dall'art. 1490 c.c.
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#16
Tutto chiaro ma......se io venditore non sono a conoscenza di un difetto del mezzo che vendo (l'ho comprata usata ed era bocciata ed aggiustata in maniera corretta, ma non me ne sono mai accorto e non avendola fatta vedere ad un carroziere ignoro la cosa.....), ma tale difetto è riconoscibile da una persona più esperta di me....
come la mettiamo?
da parte mia non c'è malafede, anzi semmai c'è da parte del compratore che fa casino dopo per recuperare dei soldi....

cit: "beh certo che fare un turbo per girare a meno di un bar è come andare a letto con Selen e non trombarsela..."
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#17
x-vas Ha scritto:Tutto chiaro ma......se io venditore non sono a conoscenza di un difetto del mezzo che vendo (l'ho comprata usata ed era bocciata ed aggiustata in maniera corretta, ma non me ne sono mai accorto e non avendola fatta vedere ad un carroziere ignoro la cosa.....), ma tale difetto è riconoscibile da una persona più esperta di me....
come la mettiamo?
da parte mia non c'è malafede, anzi semmai c'è da parte del compratore che fa casino dopo per recuperare dei soldi....

Starà al venditore dimostrare la buona fede. Il grado di diligenza nel notare i vizi è stabilito nella diligenza del "buon padre di famiglia", ovvero di una persona con conoscenze medie e dotata di normale cognizione. Esempio: se io faccio il bibliotecario, sono giustificato se non vedo una perdita d'olio nascosta in fondo al motore, che invece un meccanico avrebbe notato.
Tutto questo ovviamente va poi contestualizzato in sede di giudizio, cosa più facile a dirsi che a farsi.

Il compratore può scegliere tra due azioni: actio redhibitoria (ossia la risoluzione del contratto) oppure actio quanti minoris (riduzione del prezzo), salvo in ogni caso il risarcimento del danno; quindi non è uno di quei casi in cui si va a cercare di fottere il venditore, anche perchè le azioni in questione sono estenuanti e dispensiose...

Ovviamente si sta parlando di vendita tra privati eh, la diligenza del venditore professionale è tutta un'altra storia.
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#18
Se penso che la sto per vendere mi vengono gli scompensi :dispair:
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#19
-malleus- Ha scritto:Mah, non vedo quale forma di garanzia potrebbe sussistere fra privati....
La stessa formula del "visto&piaciuto" esula da qualsiasi forma di responsabilità il veditore a meno che ci sia (e sia appurabile) un chiaro intento fraudolento...

Se la memoria non mi inganna e qualche reminiscenza di venditore di auto e' rimasta, in generale la legge prevede che CHIUNQUE vende un bene, sia esso privato o professionista DEVE DARE GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' DELL' OGGETTO PER 24 MESI CHE SI RIDUCONO A 12 MESI SOLO SUI BENI USATI, MA SOLO SE SPECIFICATO IN SEDE CONTRATTUALE.

Allo stesso tempo SOLO IL SOGGETTO PRIVATO PUO' EVITARE DI FORNIRE GARANZIA, MA QUESTO DEVE ESSERE MESSO PER ISCRITTO.

In pratica tutti devono dare garanzia (nella forma correttamente esposta da Omermon), ma solo i privati possono esimersi dal darla, sempre che questo sia espresso in una sorta di contratto scritto redatto tra le parti.
Ci sono pero' dei casi limite per i quali anche il soggetto professionale (concessionaria/commerciante) puo' non dare garanzie e questo deve essere comunque messo per iscritto, quindi comunque occhio quando firmate un contratto: solitamente tutti danno i canonici 12 mesi di garanzia , soprattutto strutture ormai conosciute e di un certo tipo anche perche' per far questo esse si affidano ad aziende specializzate in queste pratiche paganto una cifra irrisoria a macchina e di fatto tutelandosi...diffiderei un po', o comunque starei attento a quei soggetti un po' ambigui che a volte capita di trovare.

Tornando a noi, quando vendetti la mia 500R buttai giu' un contrattino con l'acquirente in cui mettemmo per iscritto i nostri dati, quelli dell' auto (compreso telaio), cifre, acconti, termini della consegna e dove specificai che trattandosi di vendita tra privati le parti si accordavano per seguire la prassi "visto e piaciuto nelle condizioni in cui l'auto si trova".

Per quel che riguarda invece la vendita tra soggetto professionale e privato, il commerciante/concessionario che e' tenuto a dare garanzia deve mettere per iscritto i tempi di durata di essa. Insieme all' auto deve redarre (almeno l'ideale sarebbe che facesse cio') uno stato d'uso dell' auto, suddiviso in categorie (motore, trasmissione, carrozzeria, impianto elettrico ecc.) nelle quali si identificano i vari componenti ed il loro stato d'usura (buono, ottimo, nuovo, da sostiture, intervento raccomandato ecc.).
In questo modo voi sapete lo stato d'uso del veicolo e lui si tutela e da un grado di garanzia all' oggetto.
Ovviamente non fatevi illusioni...il venditore in questo caso tendera' a "svilire" il piu' possibile le condizioni del mezzo in modo da limitare i costi derivanti da possibili guasti: c'e' pero' da capirlo per certi versi...nessuno a meno che non sia stata sostituita, mettera' come Buona o Nuova una frizione perche' nemmeno le case costruttrici danno garanzia su quei componenti e perche' come sapete sono soggetti ad usura, come nessuno mettera' come buono un motore con 100.000km (semmai verra' dato un voto nei dintorni di Sufficiente perche' orientativamente a meta' vita) anche se sappiamo benissimo che n motore con quei km ,se costantemente e regolarmente manutenuto non ha problemi a farne altrettanti o anche 3 volte tanto.
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ItalianRoadsEventi: Drive your passion  www.italianroads.it

La storia non è solo quella scritta sui libri di scuola...corre anche su strada
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#20
omermon Ha scritto:Sì, l'autonomia contrattuale permette di concludere un contratto che limiti la responsabilità per vizi della cosa, ma tale patto non ha effetto (quindi il contratto rimane valido ed efficace ma è come se quel patto non fosse stato apposto) qualora il venditore sia in mala fede.
In questo caso l'onere probatorio rimane immutato, poichè l'azione a disposizione del compratore deriva sempre dall'art. 1490 c.c.

Non mi è chiarissimo: in presenza di un contratto limitazione/esclusione di responsabilità per vizi della cosa, il compratore non dovrebbe dimostrare che il venditore era a conoscenza di tali vizi?
Supponiamo che il venditore privato sia in buona fede e che ci sia un vizio occulto. L'acquirente gli intenta causa dopo che il problema si è manifestato. Il venditore asserisce che non ne era a conoscenza? ...gli basta questo?
Se no, il dolo da parte del venditore si considera in mancanza di prove contrarie?

Grazie in anticipo per la risposta.
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