Bluvertigo Ha scritto:AIRCOOLED
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La presenza dal catalizzatore è annotata sulla carta di circolazione;
eliminare il catalizzatore equivale a modificare una delle caratteristiche annotate sulla carta di circolazione;
non aver provveduto ad aggiornare la carta di circolazione equivale a violare il comma 3 dell'art. 78
si applica altresì la sanzione accessoria prevista dal comma 4 del medesimo articolo.
E' una delle violazioni più comuni del C.d.S.
Il reato di inquinamento? Bhawwwww....:haha: Allora a sto punto perchè anche non quello di truffa!!!!
Lo so e questa è stata la mia risposta in un altro post...la mia curiosità rimane sul reato (penale!!!!!) d'inquinamento che viene più volte sbandierato a destra e sinistra anche in rete, basta fare una ricerca con "reato inquinamento catalizzatore".
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
non c'è peggior cattivo di un buono che diventa cattivo
Gianluca ジャンルカ
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
non c'è peggior cattivo di un buono che diventa cattivo
Gianluca ジャンルカ