MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Mi
sembra giusto mettervi al corrente essendo studente di legge che è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre scorso
la legge 2 Ottobre 2007, n. 160 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione".
Il provvedimento era stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 2 ottobre 2007.
La
nuova legge introduce varie modifiche al codice, tra cui quella che
riguarda la guida senza patente (ovvero la guida con patente revocata o
non rinnovata per mancanza dei requisiti), per cui vengono previste
sanzioni penali, quali l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro
2.257 a euro 9.032.
Per
quanto riguarda la velocità dei veicoli, la legge introduce, tra
l'altro, una nuova più grave fattispecie di superamento dei limiti,
qualora siano superati di oltre 60 km/h; il superamento di oltre 40
km/h e di non oltre 60 km/h dei limiti massimi di velocità è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 370 a 1.485
euro e alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Per
la più grave fattispecie del superamento di oltre 60 km/h del limite di
velocità, viene prevista una sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500 a euro 2.000 e la sospensione della patente di
guida da sei a dodici mesi.
Viene
poi introdotto il divieto di tenere acceso il motore durante la sosta e
la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto
di condizionamento d'aria nel veicolo stesso, sanzionando la violazione
con il pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
Inasprite
inoltre le sanzioni relative all'uso di apparecchi radiotelefonici o di
cuffie e per la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze
stupefacenti.
Sono
state inserite delle disposizioni per contrastare il fenomeno delle
cosiddette "stragi del sabato sera", anche attraverso l'obbligo, per i
titolari di locali notturni, di interrompere la somministrazione di
bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte o ad assicurarsi che
all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria
da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.
Allego il testo integrale della legge ... buona lettura
Autore: "PAblo"